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FOTOVOLTAICO: CONTO ENERGIA CUMULABILE CON CREDITO D'IMPOSTA Stampa E-mail

E' quanto afferma l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 20/E del 27 gennaio 2009.

Il contribuente che si è rivolto all'Agenzia (in questo caso, si trattava di una Società) ha realizzato un impianto fotovoltaico, per il quale ha richiesto la Tariffa Incentivante. Tale società ha, inoltre, inviato al Centro Operativo di Pescara istanza per accedere al credito di imposta (in quanto nuovo investimento, come previsto dalla Legge Finanziaria 2007), ottenendolo nella misura del 50% dell'investimento effettuato.

Secondo il contribuente, è possibile, infatti, cumulare la Tariffa Incentivante del Conto Energia con il credito di imposta, in quanto le Tariffe Incentivanti non sono concedibili, quando siano stati concessi contributi in conto capitale superiori al 20% dell'investimento effettuato per la realizzazione dell'impianto. In questo caso, il contributo è erogato sotto forma di credito di imposta, cioè si tratta di un contributo in conto impianti.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, come i contributi si dividono in contributi in conto esercizio, contributi in conto impianti e contributi in conto capitale, a seconda delle loro finalità e cioè, i primi sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in conto capitale e i contributi in conto impianti sono destinati alla ristrutturazione e/o al potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa ovvero all'acquisizione di specifici beni strumentali.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia è che in realtà, anche se il decreto richiama espressamente solo i contributi in conto capitale, in realtà, la volontà del legislatore è di far riferimento indistintamente a tutti i contributi pubblici erogati al fine di ripristinare o rafforzare il patrimonio dei soggetti destinatari del beneficio, a prescindere dalla loro denominazione: contributi in conto capitale o contributi in conto impianti.

Ne consegue che è possibile accedere contemporaneamente alla Tariffa Incentivante ed al credito di imposta solo se quest'ultimo viene riconosciuto in ragione del 20% dell'importo dell'investimento sostenuto e non del 50%, come invece, inizialmente riconosciuto dal Centro Operativo di Pescara.

 

 

 
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